Sentenza n. 374 del 1996

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SENTENZA N. 374

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2917 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1995 dal Pretore di Catania nel procedimento civile vertente tra "La Mattina Mobili" e Salvatore Zappalà, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.10, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

1. -- Con ordinanza emessa il 17 dicembre 1995 nel corso di un procedimento di espropriazione forzata presso terzi, il Pretore di Catania ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2917 cod. civ., nella parte in cui impone di ritenere inefficace, nei confronti del creditore pignorante, l'estinzione del credito realizzatasi per effetto dell'ordinanza di assegnazione emanata a seguito di un precedente pignoramento promosso dal creditore diretto.

Il Pretore di Catania ritiene che l'art. 2917 cod. civ. non distingua tra le diverse ipotesi di estinzione del credito successive al suo pignoramento, sicchè anche quando, come nel caso esaminato, il credito stesso si e' estinto con il pagamento effettuato in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione emanata dal giudice dell'esecuzione in altro procedimento di espropriazione forzata, ma successivamente alla notifica del secondo pignoramento, il terzo sarebbe costretto a pagare nuovamente, dovendo sottostare agli effetti anche di una seconda ordinanza di assegnazione.

Il giudice rimettente ritiene che l'art. 2917 cod. civ. contrasti con il principio di ragionevolezza, perchè non si limiterebbe a sancire l'inefficacia, in pregiudizio del creditore pignorante, di vicende estintive del credito comunque risalenti ad un'attività dispositiva imputabile o addebitabile al terzo pignorato, ma stabilirebbe tale inefficacia anche rispetto a fatti e vicende che eccedono il potere del terzo. Questi sarebbe così costretto a subire una sorta di incolpevole sanzione per l'estinzione del credito dovuta a fatti non dipendenti dalla sua volontà, ovvero sarebbe gravato dell'onere di proporre opposizione anche alla prima esecuzione e di chiederne la sospensione, sopportando comunque il rischio, se la sospensione non venga accordata, di subire gli effetti di due ordinanze di assegnazione.

Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione denunciata determinerebbe, inoltre, una disparità di trattamento tra il debitore diretto ed il debitore che, invece, assume la posizione di terzo pignorato.

2. -- Nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

L'art. 2917 cod. civ., prevedendo l'inopponibilità al creditore pignorante dell'estinzione del credito in epoca successiva al pignoramento, sarebbe diretta conseguenza del principio generale del divieto di disporre dei beni sottoposti ad esecuzione, giacche' il pignoramento, quale primo atto dell'esecuzione, sottrae al debitore la disponibilità dei beni sottoposti ad espropriazione forzata.

Per evitare il rischio che un credito, estinto in una precedente procedura esecutiva, sia oggetto di altra assegnazione in forza di un pignoramento successivo all'inizio di quella procedura ma anteriore alla assegnazione in essa disposta, il legislatore ha previsto che il terzo indichi i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui (art. 550 cod. proc. civ.), con conseguente riunione dei procedimenti (art. 524 cod. proc. civ.). La situazione determinata da una pluralità di pignoramenti e', dunque, regolata da norme processuali che vincolano il giudice dell'esecuzione e che consentono al terzo pignorato di proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.), quando l'ordinanza di assegnazione sia emanata in violazione delle norme sulla riunione dei procedimenti.

Ad avviso dell'Avvocatura, per il terzo pignorato, coinvolto nell'espropriazione, non sussisterebbero ne' l'irragionevole sacrificio ne' il rischio prefigurati dal giudice rimettente. E se il sistema non funzioni per qualche anomalia che la disciplina processuale tende ad escludere, al terzo pignorato sarebbe comunque consentito di proporre opposizione.

Neppure sussisterebbe la denunciata disparità di trattamento tra debitori che assumono la qualità di terzo pignorato e debitori che non assumono tale qualità, data l'evidente diversità tra la posizione sostanziale del terzo pignorato, che risponde solo nei limiti di quanto dovuto al suo creditore, e quella del debitore principale, che risponde dell'adempimento dell'obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 cod. civ.) e, per effetto del pignoramento diretto, viene a trovarsi in una situazione (disciplinata dagli artt. 2913, 2914 e 2915 cod. civ.) non confrontabile con quella del terzo pignorato .

Considerato in diritto

1. -- La questione di legittimità costituzionale riguarda la condizione del terzo presso il quale e' effettuato il pignoramento di crediti del debitore ed investe la disciplina degli effetti del pignoramento, dettata dall'art. 2917 cod. civ. Il Pretore di Catania ritiene che questa disposizione, stabilendo che, quando oggetto del pignoramento e' un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi successivamente al pignoramento stesso non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante, sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui l'inefficacia da essa prevista comprenderebbe anche l'estinzione del credito avvenuta con il pagamento ad altro creditore che procede ad esecuzione forzata, eseguito in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione della somma emanata dal giudice nel precedente procedimento esecutivo, ma dopo che e' stato notificato il secondo pignoramento.

Il giudice rimettente ritiene che questa disciplina contrasti con il principio di ragionevolezza, giacche' la norma denunciata non si limiterebbe a stabilire l'inefficacia, in pregiudizio del creditore pignorante, dell'estinzione del credito dipendente da fatti volontari del terzo pignorato, ma riguarderebbe, appunto, anche l'estinzione del credito pignorato per effetto di un provvedimento del giudice dell'esecuzione, adottato a seguito di un precedente pignoramento. Con la conseguenza che il pagamento, effettuato in adempimento del provvedimento del giudice, sarebbe inopponibile al creditore che ha notificato il secondo pignoramento, ed il terzo coinvolto nell'espropriazione sarebbe costretto a pagare una seconda volta, per effetto della successiva ordinanza di assegnazione; oppure avrebbe l'onere di proporre opposizione anche alla prima esecuzione, senza che venga eliminato il rischio di subire gli effetti di due diverse ordinanze di assegnazione.

La violazione del principio di eguaglianza e' inoltre prospettata per la disparità di trattamento tra debitori che assumono la posizione di terzo pignorato e debitori diretti.

2. -- La questione non e' fondata.

Il giudice rimettente tende a ricondurre sul piano sostanziale, della disciplina dell'inefficacia nei confronti del creditore pignorante dell'estinzione del credito sottoposto a pignoramento, i problemi che possono derivare, nel concorso di due successivi pignoramenti, dalla eventuale adozione di due distinti provvedimenti di assegnazione, dello stesso credito pignorato, a due diversi creditori procedenti. Difatti il presupposto dal quale muove l'ordinanza di rimessione e' che il giudice sia tenuto a disporre una seconda assegnazione, anche dopo che il terzo abbia effettuato il pagamento in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito del precedente procedimento esecutivo;

inoltre che non vi siano rimedi processuali quando, dopo l'ordinanza di assegnazione emanata a seguito del primo pignoramento, ma successivamente alla sottoposizione dello stesso credito ad altro pignoramento, venga disposta una seconda assegnazione del medesimo credito, ormai estinto, al creditore che ha proceduto al secondo pignoramento.

Questo presupposto e' inesatto, giacche' l'inefficacia dell'estinzione del credito pignorato disposta dall'art. 2917 cod. civ. non si estende all'estinzione che si verifichi per effetto del procedimento esecutivo.

Inoltre il sistema processuale, secondo la sua configurazione normativa, disciplina la coesistenza di più pignoramenti in modo tale da prevenire l'adozione di distinti provvedimenti di assegnazione dello stesso credito, come pure da risolvere gli effetti negativi che derivano al terzo pignorato da un secondo provvedimento di assegnazione eventualmente adottato per un credito estinto ottemperando all'assegnazione disposta a seguito del primo pignoramento.

Difatti, in caso di pluralità di pignoramenti presso lo stesso terzo, l'esecuzione deve svolgersi in unico processo (artt. 550 e 524 cod.proc. civ.). La collaborazione del terzo si attua dichiarando di quali somme egli e' debitore e specificando quali pignoramenti sono stati in precedenza compiuti presso di lui. Anche se le procedure esecutive non vengano unificate, il terzo pignorato effettua correttamente il pagamento se ottempera al provvedimento di assegnazione della somma emanato dal giudice dell'esecuzione in relazione al primo pignoramento;

sicchè lo stesso terzo può opporre l'estinzione del credito, avvenuta in sede esecutiva, agli altri creditori procedenti. Se, ciò nonostante, venga emanato un secondo provvedimento di assegnazione, il terzo può tutelarsi proponendo opposizione.

Esistono dunque gli strumenti processuali per escludere l'assegnazione a creditori diversi delle stesse somme pignorate e per porre rimedio all'eventuale assegnazione disposta in relazione al secondo pignoramento, nonostante il credito sia stato già estinto in forza della prima procedura di espropriazione.

Sono così esclusi gli effetti irrazionali prefigurati dal giudice rimettente ed i prospettati dubbi di legittimità costituzionale rimangono, quindi, privi di fondamento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2917 cod. civ., sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/10/96.

Mauro FERRI, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 02/11/96.